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Chi sta valutando un cambio colore arriva spesso con la stessa domanda in testa, e spesso non la fa per primo perché teme la risposta: devo dichiararlo da qualche parte?

La risposta breve è no. Non serve comunicare nulla alla Motorizzazione, non serve passare dal Pubblico Registro Automobilistico, non serve aggiornare la carta di circolazione. Il wrapping è una modifica legittima e non richiede alcun adempimento.

La risposta lunga è più interessante, perché spiega perché non serve — e perché i limiti che contano davvero non hanno niente a che fare con il colore.

Se oltre alla parte normativa cerchi il quadro d’insieme sul cambio colore, lo trovi in cosa sapere prima di cambiare colore all’auto.

Perché non c’è niente da dichiarare

Il ragionamento parte dall’articolo 78 del Codice della Strada, che stabilisce quando una modifica al veicolo impone visita, prova e aggiornamento del documento di circolazione. Non vale per qualunque cambiamento: vale per le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali.

Quali siano quelle caratteristiche lo dice l’articolo 236 del regolamento di attuazione, che le elenca: masse, numero di assi, interassi, carreggiate, sbalzi, telaio. Sono le grandezze che descrivono come il veicolo è fatto e cosa può fare.

Il colore non è in quell’elenco. Non ci sono zone d’ombra da interpretare: il ragionamento è per esclusione. Se una modifica non tocca ciò che è elencato, non fa scattare l’obbligo.

Il wrapping è legale e non richiede trascrizione sul libretto

C’è una seconda ragione, e quasi nessuno la conosce

Qui la cosa diventa curiosa, e vale la pena verificarla di persona.

Prendete il libretto della vostra auto e guardate il secondo quadrante, quello con i dati tecnici siglati da lettere: la marca, il numero di telaio, le masse, la cilindrata, i posti a sedere. Cercate il colore.

Non c’è.

Non è una dimenticanza. Il modello di carta di circolazione in uso in Italia segue una direttiva europea che distingue due gruppi di dati: quelli obbligatori, che ogni Stato membro deve riportare, e quelli facoltativi, che ciascuno decide se usare. Il colore del veicolo — che nel sistema europeo ha il codice R — sta nel secondo gruppo. L’Italia ha scelto di non compilarlo.

Il che porta a una conclusione più netta di quella da cui siamo partiti: non solo il cambio colore non va aggiornato, ma non esiste, sul documento, un dato di colore da aggiornare. Non c’è disallineamento possibile fra ciò che il libretto dice e ciò che si vede in strada, perché il libretto sul colore non dice nulla.

Una precisazione di onestà: questo vale per i libretti attualmente in uso. Su documenti molto vecchi o rilasciati all’estero il campo potrebbe comparire, perché la norma europea lo prevede come possibilità. Se avete un’auto d’epoca con documenti originali, vale un’occhiata in più.

I limiti che esistono davvero: dove la pellicola non va

Il colore non è un problema. Lo diventano tre parti dell’auto, che il wrapping non deve toccare: i vetri anteriori, la targa, i gruppi ottici. Non è un elenco arbitrario — sono le parti che servono a vedere, a essere identificati e a essere visti.

A queste si aggiunge un divieto di natura diversa, che riguarda l’aspetto complessivo: un wrap non può riprodurre la livrea di veicoli di polizia, emergenza o soccorso. Lì il problema non è più stradale ma penale, ed è il limite meno negoziabile di tutti.

Detto l’elenco, va aggiunta una cosa: queste non sono cose che capitano per distrazione. Sono richieste che arrivano dal cliente, con una motivazione precisa, e a cui chi lavora bene risponde di no.

I fari sono il caso più frequente. Nessuno chiede, ovviamente, di oscurarli del tutto — la richiesta è quasi sempre una pellicola fumé o colorata che scurisce il gruppo ottico lasciando passare la luce. Sembra un compromesso ragionevole: se la luce si vede ancora, dov’è il problema?

Il problema è che il grado di trasparenza non è il criterio. Un faro è un dispositivo omologato, e le sue caratteristiche di illuminazione fanno parte di ciò che è stato approvato: il regolamento di attuazione elenca l’installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione tra le caratteristiche che non si modificano a piacimento. Applicare una pellicola è un’alterazione a prescindere da quanta luce lascia passare. In caso di controllo si rischia la sanzione e l’obbligo di revisione straordinaria.

I vetri anteriori non si pellicolano — e qui il divieto è più ampio di quanto quasi tutti immaginino, perché non riguarda soltanto le pellicole oscuranti. È però una materia a sé, con un fondamento normativo particolare e conseguenze che meritano spazio proprio: la tratteremo in un contenuto dedicato.

La targa non è semplicemente una lastra da tenere leggibile. È di per sé una pellicola retroriflettente, e la sua rifrangenza fa parte di ciò che la rende una targa: qualsiasi strato aggiuntivo la altera, anche quando i caratteri restano perfettamente leggibili a occhio nudo. E poiché chi la chiede raramente lo fa per proteggerla, qui si esce facilmente dal campo delle sanzioni amministrative.

Il senso di conoscere questi limiti è duplice. Da un lato evita di chiedere qualcosa che nessun operatore serio farà. Dall’altro — ed è la parte utile — offre un criterio per giudicare chi avete davanti: se qualcuno accetta senza obiezioni una di queste richieste, il problema non è solo la multa che rischiate.

Close-up of a sleek silver car tail light with a red LED strip and smooth body panel.

Il caso che cambia le regole: quando il wrap comunica qualcosa

C’è una situazione in cui la disciplina cambia completamente, e riguarda più persone di quante si pensi: il wrap che porta un marchio, una scritta o un messaggio.

In quel momento non si parla più di personalizzazione estetica ma di pubblicità sui veicoli, disciplinata dall’articolo 23 del Codice della Strada. Le insegne luminose sui veicoli sono vietate. Quelle rifrangenti sono ammesse, ma entro parametri precisi, fissati dal regolamento:

  • rifrangenza non superiore alla classe 1;
  • superficie rifrangente non oltre due terzi della fiancata, e comunque non oltre 3 metri quadrati;
  • colore bianco entro un sesto della superficie;
  • applicazione solo sui fianchi, a non meno di 70 centimetri dai dispositivi di segnalazione visiva;
  • nessun messaggio variabile.

A questo si aggiunge una regola di buon senso codificata: scritte, simboli e combinazioni di colori non devono generare confusione con la segnaletica stradale — niente forme di disco o triangolo, niente disegni confondibili con segnali di pericolo o prescrizione.

Se state pellicolando un’auto aziendale o un veicolo di flotta, questi numeri sono il vostro perimetro. Se state cambiando colore alla vostra auto senza aggiungere scritte, questa sezione non vi riguarda.

E le finiture specchianti?

È la domanda che torna più spesso, e merita una risposta onesta invece di una rassicurazione comoda.

In rete circola l’idea che le finiture cromate o specchianti siano vietate perché possono abbagliare gli altri conducenti. Andando a cercare la norma, però, si scopre che i divieti espliciti in questo senso appartengono ad altri ordinamenti europei — la Germania e la Francia hanno regole proprie sulle pellicole riflettenti. In Italia non risulta un divieto espresso sulle finiture specchianti applicate come colore.

Quello che esiste, e che abbiamo appena visto, riguarda le superfici rifrangenti a fini pubblicitari: lì i limiti sono scritti e quantificati. Un wrap monocolore specchiante, senza scritte né messaggi, formalmente non rientra in quella disciplina.

Preferiamo dirlo così invece di semplificare in un senso o nell’altro: non esiste un dato solido, e chi afferma il contrario — vietato o consentito senza riserve — sta andando oltre le fonti. Resta il principio generale per cui una modifica non deve creare pericolo per gli altri utenti della strada, e resta il fatto che su una finitura estrema conviene parlarne prima, non dopo.

Il criterio da portarsi a casa

La domanda “il wrapping è legale?” ha una risposta breve e rassicurante: sì, e non c’è niente da dichiarare.

Vale però la pena notare da dove nasce l’ansia. Nasce dall’idea che esista, da qualche parte, un documento che deve corrispondere all’auto — e che cambiare l’auto significhi rimettere in ordine quel documento. Sul colore quel documento non esiste.

Le regole ci sono, ma stanno altrove: sui fari, sui vetri, sulla targa. Sono poche e sono precise, e conoscerle serve soprattutto a una cosa: sapere quando una richiesta esce dal perimetro di ciò che si può fare.

Appendice fonti — verifica del 21/07/2026

Nessun obbligo di aggiornamento

  • Art. 78 CdS: visita, prova e aggiornamento solo per modifiche alle caratteristiche costruttive/funzionali, ai dispositivi di equipaggiamento (artt. 71 e 72) o al telaio. → https://www.brocardi.it/codice-della-strada/titolo-iii/capo-iii/sezione-i/art78.html
  • Le uniche modifiche che impongono l’aggiornamento della carta sono quelle degli artt. 236 e 247-bis del D.P.R. 495/1992. L’elenco dell’art. 236 (massa complessiva, massa rimorchiabile, masse sugli assi, numero di assi, interassi, carreggiate, sbalzi, telaio, impianto frenante, potenza massima del motore, collegamento motore-struttura) non comprende il colore.


Il colore non è dato del libretto italiano

  • Direttiva 1999/37/CE, allegato I: punto II.5 = dati obbligatori (A, B, C, D, E, F.1, G, H, I, K, P.1–P.3, Q, S); punto II.6 = dati facoltativi, dove figura “(R) colore del veicolo”. → CELEX 31999L0037 (portale EUR-Lex) → testo integrale consultato: http://www.patente.it/normativa/direttiva-ce-1999-37-ue-documenti-immatricolazione-veicoli?idc=3550
  • Art. 3.4 della direttiva: la registrazione elettronica obbligatoria copre i dati II.5 più J, V.7 e V.9 — il colore, stando in II.6, non vi rientra.


Pubblicità sui veicoli


Fari, vetri, targa (limiti citati nell’articolo)

  • Fari — pellicole colorate/fumé: artt. 71 e 78 CdS; Appendice V art. 227 D.P.R. 495/1992, punto C-a)“Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione” tra le caratteristiche di sicurezza attiva non modificabili. Il grado di trasparenza residua non è criterio: rileva l’alterazione del dispositivo omologato. Conseguenze: sanzione + possibile revisione straordinaria. → https://www.studiocataldi.it/normativa/codicedellastrada/commentato/appendice-v-art-227-caratteristiche-costruttive-e-funzionali-dei-veicoli-a-motore-e-loro-rimorchi.asp
  • Vetri anteriori e parabrezza — il divieto è fondato su circolare ministeriale del 2002, non su norma primaria. Nell’articolo è volutamente solo enunciato: trattazione completa (fondamento, omologazioni, casi ammessi, profili di responsabilità) in articolo dedicato
  • Targa — art. 100 CdS: la targa è costituita da lamiera di alluminio con pellicola retroriflettente autoadesiva; c.10 vieta iscrizioni/distintivi/sigle che creino equivoco nell’identificazione. Art. 102 c.7: targa non chiaramente e integralmente leggibile, sanzione 42–173 €. Alterazione intenzionale: rinvio al Codice Penale (Cass. pen. 11072/2015 e 25766/2015 escludono l’art. 102 quando l’occultamento non è occasionale).

Chi sta valutando un cambio colore arriva spesso con la stessa domanda in testa, e spesso non la fa per primo perché teme la risposta: devo dichiararlo da qualche parte?

La risposta breve è no. Non serve comunicare nulla alla Motorizzazione, non serve passare dal Pubblico Registro Automobilistico, non serve aggiornare la carta di circolazione. Il wrapping è una modifica legittima e non richiede alcun adempimento.

La risposta lunga è più interessante, perché spiega perché non serve — e perché i limiti che contano davvero non hanno niente a che fare con il colore.

Se oltre alla parte normativa cerchi il quadro d’insieme sul cambio colore, lo trovi in cosa sapere prima di cambiare colore all’auto.

Perché non c’è niente da dichiarare

Il ragionamento parte dall’articolo 78 del Codice della Strada, che stabilisce quando una modifica al veicolo impone visita, prova e aggiornamento del documento di circolazione. Non vale per qualunque cambiamento: vale per le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali.

Quali siano quelle caratteristiche lo dice l’articolo 236 del regolamento di attuazione, che le elenca: masse, numero di assi, interassi, carreggiate, sbalzi, telaio. Sono le grandezze che descrivono come il veicolo è fatto e cosa può fare.

Il colore non è in quell’elenco. Non ci sono zone d’ombra da interpretare: il ragionamento è per esclusione. Se una modifica non tocca ciò che è elencato, non fa scattare l’obbligo.

Il wrapping è legale e non richiede trascrizione sul libretto

C’è una seconda ragione, e quasi nessuno la conosce

Qui la cosa diventa curiosa, e vale la pena verificarla di persona.

Prendete il libretto della vostra auto e guardate il secondo quadrante, quello con i dati tecnici siglati da lettere: la marca, il numero di telaio, le masse, la cilindrata, i posti a sedere. Cercate il colore.

Non c’è.

Non è una dimenticanza. Il modello di carta di circolazione in uso in Italia segue una direttiva europea che distingue due gruppi di dati: quelli obbligatori, che ogni Stato membro deve riportare, e quelli facoltativi, che ciascuno decide se usare. Il colore del veicolo — che nel sistema europeo ha il codice R — sta nel secondo gruppo. L’Italia ha scelto di non compilarlo.

Il che porta a una conclusione più netta di quella da cui siamo partiti: non solo il cambio colore non va aggiornato, ma non esiste, sul documento, un dato di colore da aggiornare. Non c’è disallineamento possibile fra ciò che il libretto dice e ciò che si vede in strada, perché il libretto sul colore non dice nulla.

Una precisazione di onestà: questo vale per i libretti attualmente in uso. Su documenti molto vecchi o rilasciati all’estero il campo potrebbe comparire, perché la norma europea lo prevede come possibilità. Se avete un’auto d’epoca con documenti originali, vale un’occhiata in più.

I limiti che esistono davvero: dove la pellicola non va

Il colore non è un problema. Lo diventano tre parti dell’auto, che il wrapping non deve toccare: i vetri anteriori, la targa, i gruppi ottici. Non è un elenco arbitrario — sono le parti che servono a vedere, a essere identificati e a essere visti.

A queste si aggiunge un divieto di natura diversa, che riguarda l’aspetto complessivo: un wrap non può riprodurre la livrea di veicoli di polizia, emergenza o soccorso. Lì il problema non è più stradale ma penale, ed è il limite meno negoziabile di tutti.

Detto l’elenco, va aggiunta una cosa: queste non sono cose che capitano per distrazione. Sono richieste che arrivano dal cliente, con una motivazione precisa, e a cui chi lavora bene risponde di no.

I fari sono il caso più frequente. Nessuno chiede, ovviamente, di oscurarli del tutto — la richiesta è quasi sempre una pellicola fumé o colorata che scurisce il gruppo ottico lasciando passare la luce. Sembra un compromesso ragionevole: se la luce si vede ancora, dov’è il problema?

Il problema è che il grado di trasparenza non è il criterio. Un faro è un dispositivo omologato, e le sue caratteristiche di illuminazione fanno parte di ciò che è stato approvato: il regolamento di attuazione elenca l’installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione tra le caratteristiche che non si modificano a piacimento. Applicare una pellicola è un’alterazione a prescindere da quanta luce lascia passare. In caso di controllo si rischia la sanzione e l’obbligo di revisione straordinaria.

I vetri anteriori non si pellicolano — e qui il divieto è più ampio di quanto quasi tutti immaginino, perché non riguarda soltanto le pellicole oscuranti. È però una materia a sé, con un fondamento normativo particolare e conseguenze che meritano spazio proprio: la tratteremo in un contenuto dedicato.

La targa non è semplicemente una lastra da tenere leggibile. È di per sé una pellicola retroriflettente, e la sua rifrangenza fa parte di ciò che la rende una targa: qualsiasi strato aggiuntivo la altera, anche quando i caratteri restano perfettamente leggibili a occhio nudo. E poiché chi la chiede raramente lo fa per proteggerla, qui si esce facilmente dal campo delle sanzioni amministrative.

Il senso di conoscere questi limiti è duplice. Da un lato evita di chiedere qualcosa che nessun operatore serio farà. Dall’altro — ed è la parte utile — offre un criterio per giudicare chi avete davanti: se qualcuno accetta senza obiezioni una di queste richieste, il problema non è solo la multa che rischiate.

Close-up of a sleek silver car tail light with a red LED strip and smooth body panel.

Il caso che cambia le regole: quando il wrap comunica qualcosa

C’è una situazione in cui la disciplina cambia completamente, e riguarda più persone di quante si pensi: il wrap che porta un marchio, una scritta o un messaggio.

In quel momento non si parla più di personalizzazione estetica ma di pubblicità sui veicoli, disciplinata dall’articolo 23 del Codice della Strada. Le insegne luminose sui veicoli sono vietate. Quelle rifrangenti sono ammesse, ma entro parametri precisi, fissati dal regolamento:

  • rifrangenza non superiore alla classe 1;
  • superficie rifrangente non oltre due terzi della fiancata, e comunque non oltre 3 metri quadrati;
  • colore bianco entro un sesto della superficie;
  • applicazione solo sui fianchi, a non meno di 70 centimetri dai dispositivi di segnalazione visiva;
  • nessun messaggio variabile.

A questo si aggiunge una regola di buon senso codificata: scritte, simboli e combinazioni di colori non devono generare confusione con la segnaletica stradale — niente forme di disco o triangolo, niente disegni confondibili con segnali di pericolo o prescrizione.

Se state pellicolando un’auto aziendale o un veicolo di flotta, questi numeri sono il vostro perimetro. Se state cambiando colore alla vostra auto senza aggiungere scritte, questa sezione non vi riguarda.

E le finiture specchianti?

È la domanda che torna più spesso, e merita una risposta onesta invece di una rassicurazione comoda.

In rete circola l’idea che le finiture cromate o specchianti siano vietate perché possono abbagliare gli altri conducenti. Andando a cercare la norma, però, si scopre che i divieti espliciti in questo senso appartengono ad altri ordinamenti europei — la Germania e la Francia hanno regole proprie sulle pellicole riflettenti. In Italia non risulta un divieto espresso sulle finiture specchianti applicate come colore.

Quello che esiste, e che abbiamo appena visto, riguarda le superfici rifrangenti a fini pubblicitari: lì i limiti sono scritti e quantificati. Un wrap monocolore specchiante, senza scritte né messaggi, formalmente non rientra in quella disciplina.

Preferiamo dirlo così invece di semplificare in un senso o nell’altro: non esiste un dato solido, e chi afferma il contrario — vietato o consentito senza riserve — sta andando oltre le fonti. Resta il principio generale per cui una modifica non deve creare pericolo per gli altri utenti della strada, e resta il fatto che su una finitura estrema conviene parlarne prima, non dopo.

Appendice fonti — verifica del 21/07/2026

Nessun obbligo di aggiornamento

  • Art. 78 CdS: visita, prova e aggiornamento solo per modifiche alle caratteristiche costruttive/funzionali, ai dispositivi di equipaggiamento (artt. 71 e 72) o al telaio. → https://www.brocardi.it/codice-della-strada/titolo-iii/capo-iii/sezione-i/art78.html
  • Le uniche modifiche che impongono l’aggiornamento della carta sono quelle degli artt. 236 e 247-bis del D.P.R. 495/1992. L’elenco dell’art. 236 (massa complessiva, massa rimorchiabile, masse sugli assi, numero di assi, interassi, carreggiate, sbalzi, telaio, impianto frenante, potenza massima del motore, collegamento motore-struttura) non comprende il colore.


Il colore non è dato del libretto italiano

  • Direttiva 1999/37/CE, allegato I: punto II.5 = dati obbligatori (A, B, C, D, E, F.1, G, H, I, K, P.1–P.3, Q, S); punto II.6 = dati facoltativi, dove figura “(R) colore del veicolo”. → CELEX 31999L0037 (portale EUR-Lex) → testo integrale consultato: http://www.patente.it/normativa/direttiva-ce-1999-37-ue-documenti-immatricolazione-veicoli?idc=3550
  • Art. 3.4 della direttiva: la registrazione elettronica obbligatoria copre i dati II.5 più J, V.7 e V.9 — il colore, stando in II.6, non vi rientra.


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Fari, vetri, targa (limiti citati nell’articolo)

  • Fari — pellicole colorate/fumé: artt. 71 e 78 CdS; Appendice V art. 227 D.P.R. 495/1992, punto C-a)“Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione” tra le caratteristiche di sicurezza attiva non modificabili. Il grado di trasparenza residua non è criterio: rileva l’alterazione del dispositivo omologato. Conseguenze: sanzione + possibile revisione straordinaria. → https://www.studiocataldi.it/normativa/codicedellastrada/commentato/appendice-v-art-227-caratteristiche-costruttive-e-funzionali-dei-veicoli-a-motore-e-loro-rimorchi.asp
  • Vetri anteriori e parabrezza — il divieto è fondato su circolare ministeriale del 2002, non su norma primaria. Nell’articolo è volutamente solo enunciato: trattazione completa (fondamento, omologazioni, casi ammessi, profili di responsabilità) in articolo dedicato
  • Targa — art. 100 CdS: la targa è costituita da lamiera di alluminio con pellicola retroriflettente autoadesiva; c.10 vieta iscrizioni/distintivi/sigle che creino equivoco nell’identificazione. Art. 102 c.7: targa non chiaramente e integralmente leggibile, sanzione 42–173 €. Alterazione intenzionale: rinvio al Codice Penale (Cass. pen. 11072/2015 e 25766/2015 escludono l’art. 102 quando l’occultamento non è occasionale).

Il criterio da portarsi a casa

La domanda “il wrapping è legale?” ha una risposta breve e rassicurante: sì, e non c’è niente da dichiarare.

Vale però la pena notare da dove nasce l’ansia. Nasce dall’idea che esista, da qualche parte, un documento che deve corrispondere all’auto — e che cambiare l’auto significhi rimettere in ordine quel documento. Sul colore quel documento non esiste.

Le regole ci sono, ma stanno altrove: sui fari, sui vetri, sulla targa. Sono poche e sono precise, e conoscerle serve soprattutto a una cosa: sapere quando una richiesta esce dal perimetro di ciò che si può fare.

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FAQ

LEGGI QUI LE RISPOSTE AD ALCUNE TRA LE DOMANDE PIU’ FREQUENTI:

Cos’è la nanotecnologia?

E’ un ramo della scienza che si occupa del controllo e della manipolazione della materia su scala dimensionale nanometrica (un miliardesimo di metro). A livello “nano”,  i comportamenti e le caratteristiche della materia si modificano in modo notevole con proprietà e funzionalità che vanno fondamentalmente in due direzioni: o sono notevolmente migliorate o sono completamente nuove.

Cos’è Ceramic Pro?

E’ un liquido trasparente a base di biossido di silicio composto di nanomolecole. Una volta applicato, le nanomolecole riempiono gli spazi vuoti esistenti sulla superficie fino a formare una barriera che isola il substrato originale dai contaminanti del mondo esterno. 

Ceramic Pro può danneggiare la mia auto?

No. Ceramic Pro è assolutamente sicuro, per qualsiasi superficie. Non danneggia vernice o trasparente e non inficia la garanzia originale della tua auto.

Ceramic Pro può nel tempo crepare, pelare o ingiallire?

No. Tutti i prodotti Ceramic Pro sono sottoposti a severi test da parte di SGS, che ne garantiscono l’assoluta affidabilità anche in questo senso.

Ceramic Pro è un’alternativa alla cera?

Sì, una alternativa di gran lunga più performante, sotto tutti i punti di vista, e durevole. Una volta applicato il Ceramic Pro non c’è più bisogno di alcuna cera o altro protettivo. La manutenzione a tuo carico richiede solo lavaggio con acqua e detersivo neutro.

Posso acquistare e applicare da solo Ceramic Pro?

No. Il Ceramic Pro può essere venduto ed applicato esclusivamente da centri certificati ed autorizzati. Ogni altra soluzione, oltre a rischiare di creare danni alla superficie e compromettere il risultato finale, fa decadere ogni diritto alla garanzia.

È applicabile anche su veicoli opachi?

Sì. Anzi, proprio perché i trasparenti opachi sono particolarmente problematici in tema di mantenimento e manutenzione, l’applicazione del Ceramic Pro è ancora più utile e funzionale.

La protezione contro i graffi è assoluta?

La durezza del Ceramic Pro è tre volte superiore a quella di un tradizionale trasparente. Ciò aumenta notevolmente la resistenza della superficie, ma, nonostante ciò, non è possibile fornire una garanzia assoluta contro graffi, scheggiature e abrasioni. Eventuali difetti eventualmente creatisi al di sopra dello strato di base verniciante, però, possono essere molto più facilmente ripristinati.

Che tipo di manutenzione è necessaria?

Per una corretta manutenzione è sufficiente lavare a mano periodicamente la vettura, con solo detergente neutro. Oltre a questo è necessario svolgere, presso il nostro centro, il ciclo di mantenimento annuale.

In cosa consiste l’attività di mantenimento?

Si tratta di un passaggio annuale presso il nostro centro al fine di una verifica dello stato della protezione ed il ripristino di eventuali particelle superficiali di prodotto deteriorate. Il prezzo di tale attività è già incluso nel costo del pacchetto acquistato.

Viene fornita una garanzia con Ceramic Pro?

Sì, per il periodo indicato in funzione del tipo di trattamento (da due anni fino a vita). La validità della garanzia è subordinata alla puntuale esecuzione del ciclo di mantenimento.

Quanto costa Ceramic Pro?

Dipende dal pacchetto scelto, dalle dimensioni e dalle condizioni del veicolo da trattare. Per dare comunque un riferimento, si parte dai 600 Euro fino ad arrivare a circa 3000 per la protezione a vita.

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Cos’è la nanotecnologia?

E’ un ramo della scienza che si occupa del controllo e della manipolazione della materia su scala dimensionale nanometrica (un miliardesimo di metro). A livello “nano”,  i comportamenti e le caratteristiche della materia si modificano in modo notevole con proprietà e funzionalità che vanno fondamentalmente in due direzioni: o sono notevolmente migliorate o sono completamente nuove.

Cos’è Ceramic Pro?

E’ un liquido trasparente a base di biossido di silicio composto di nanomolecole. Una volta applicato, le nanomolecole riempiono gli spazi vuoti esistenti sulla superficie fino a formare una barriera che isola il substrato originale dai contaminanti del mondo esterno. 

Ceramic Pro può danneggiare la mia auto?

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No. Tutti i prodotti Ceramic Pro sono sottoposti a severi test da parte di SGS, che ne garantiscono l’assoluta affidabilità anche in questo senso.

Ceramic Pro è un’alternativa alla cera?

Sì, una alternativa di gran lunga più performante, sotto tutti i punti di vista, e durevole. Una volta applicato il Ceramic Pro non c’è più bisogno di alcuna cera o altro protettivo. La manutenzione a tuo carico richiede solo lavaggio con acqua e detersivo neutro.

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È applicabile anche su veicoli opachi?

Sì. Anzi, proprio perché i trasparenti opachi sono particolarmente problematici in tema di mantenimento e manutenzione, l’applicazione del Ceramic Pro è ancora più utile e funzionale.

La protezione contro i graffi è assoluta?

La durezza del Ceramic Pro è tre volte superiore a quella di un tradizionale trasparente. Ciò aumenta notevolmente la resistenza della superficie, ma, nonostante ciò, non è possibile fornire una garanzia assoluta contro graffi, scheggiature e abrasioni. Eventuali difetti eventualmente creatisi al di sopra dello strato di base verniciante, però, possono essere molto più facilmente ripristinati.

Che tipo di manutenzione è necessaria?

Per una corretta manutenzione è sufficiente lavare a mano periodicamente la vettura, con solo detergente neutro. Oltre a questo è necessario svolgere, presso il nostro centro, il ciclo di mantenimento annuale.

In cosa consiste l’attività di mantenimento?

Si tratta di un passaggio annuale presso il nostro centro al fine di una verifica dello stato della protezione ed il ripristino di eventuali particelle superficiali di prodotto deteriorate. Il prezzo di tale attività è già incluso nel costo del pacchetto acquistato.

Viene fornita una garanzia con Ceramic Pro?

Sì, per il periodo indicato in funzione del tipo di trattamento (da due anni fino a vita). La validità della garanzia è subordinata alla puntuale esecuzione del ciclo di mantenimento.

Quanto costa Ceramic Pro?

Dipende dal pacchetto scelto, dalle dimensioni e dalle condizioni del veicolo da trattare. Per dare comunque un riferimento, si parte dai 600 Euro fino ad arrivare a circa 3000 per la protezione a vita.